NOTA SULLA SENTENZA N. 370 DEL 2003
(questa nota è stata pubblicata
da BERGAMO - periodico di attualità, politica, informazione e cultura
anno 10, n. 1 gennaio 2004
viale dell'Industria, 24052 Azzano San Paolo (BG)
La legge finanziaria 2002 aveva suscitato grandi discussioni
e grandi perplessità perché aveva introdotto con l'art. 70 un
fondo di finanziamento specifico e vincolato per asili nido e micro-nidi nei
luoghi di lavoro. Questa iniziativa aveva dato il via alla "moda"
dei nidi aziendali e alla rincorsa di finanziamenti. Si era creata una distorsione
e una sopravvalutazione dell'importanza della soluzione "aziendale"
(che veniva in alcuni casi spacciata come una modalità nuova e "diversa"
rispetto al nido "tradizionale"), fenomeni legati banalmente al fatto
che si apriva una fonte di finanziamento in un settore ormai da tempo trascurato
dallo Stato.
A partire da questa iniziativa di finanziamento, si sono poi succedute, come
sviluppo naturale di un pensiero distorto, una serie di proposte di norme e
regolamenti che avrebbero voluto dare una conformazione specifica anche di standard
"ai nidi aziendali".
L'attenzione di Enti Pubblici e di organizzazioni private si sono concentrate
sulla tipologia (che resta marginale, perché così è nell'ordine
naturale delle cose) perdendo a volte di vista il quadro complessivo. Solo in
qualche realtà si è cercato di coniugare questa possibilità
"ulteriore" con il sistema dei servizi per l'infanzia, studiando e
realizzando una messa in rete delle diverse potenzialità.
Anche la discussione della "nuova" legge sui nidi e sui servizi per
l'infanzia (approvata alla Camera dei Deputati e ora in discussione alla Commissione
del Senato) è stata inquinata e distorta da questa idea di una nuova
tipologia di servizi che avrebbe dovuto, perché basata sull'iniziativa
privata, risultare il toccasana perla mancanza di fondi, la limitatezza dei
posti, gli alti costi per le famiglie. Nell'art. 70 era previsto anche la possibilità
di detrazione fiscale delle rette del nido per le famiglie con bambini frequentanti
nidi aziendali.
Il ricorso delle regioni
Su questo articolo della finanziaria 2002, alcune Regioni avevano presentato
ricorso alla Corte Costituzionale ritenendolo lesivo del principio sancito dal
Titolo V della Costituzione (recentemente modificato dalla legge di riforma
costituzionale approvata alla fine della passata legislatura, che avvia il processo
di decentramento e "federalismo" regionale) nel quale si afferma che
spetta allo Stato determinare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti sociali e civili", ma non compete ad esso l'elencazione delle
tipologie e delle caratteristiche dei servizi possibili, tanto più quando
essi rientrano, come per gli asili nido, aziendali e non, tra i servizi socio-educativi
e quindi inclusi nell'area sociale, materia di competenza esclusiva delle Regioni.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 370 del 17 dicembre 2003 nei giudizi
di legittimità costituzionale dell'art. 70 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448 avente per oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio
pluriennale dello stato - legge finanziaria 2002 - ha dichiarato incostituzionale
gran parte del- l'articolo 70 stesso, che prevedeva l'istituzione di un fondo
nazionale di finanziamento degli asili nido e dei micro-nidi nei luoghi dai
lavoro da ripartire tra le Regioni.
Le novità introdotte dalla sentenza
I giudici della Corte Costituzionale, prima ancora di esaminare tesi proposte
dalle Regioni che hanno presentato ricorso, compiono un'analisi storica per
poter riferire la disciplina ad un ambito che consenta di definire con precisione
le diverse competenze legislative dello Stato e delle Regioni.
In questo senso la sentenza analizza i passaggi che hanno reso possibile l'identificazione
del servizio di asilo nido come servizio ad alta vocazione sociale a partire
già dagli sviluppi intervenuti nella società italiana nell'immediato
dopoguerra fino alla legge n. 1044 del 71; in particolare viene ripreso l'art.1
secondo comma, laddove si definisce l'asilo nido come "servizio sociale
di interesse pubblico" che ha tra gli altri scopi quello di "provvedere
alla temporanea custodia dei bambini per assicurare una adeguata assistenza
alla famiglia e anche per facilitare l'accesso della donna al lavoro nel quadro
di un completo sistema di sicurezza sociale".
L'attenzione dei giudici poi si rivolge agli anni successivi e 10 sguardo si
allarga soprattutto a quelle Regioni e Province che avendo realizzato asili
nido ne hanno anche riconosciuto le funzioni educative, investendo sulla qualificazione
del personale; vengono infatti citate le leggi regionali rispettivamente della
regione Toscana, Liguria, Umbria, Emilia-Romagna.
Ancora la Corte non tralascia di sottolineare che già in precedenza,
cioè in occasione di una sentenza del 2002, (la n. 467), essa stessa
si era già espressa affermando che "il servizio fornito dal- l'asilo
nido non si riduce ad una funzione di sostegno alla fami- glia nella cura dei
figli o di mero supporto per facilitare l'accesso dei genitori al lavoro, ma
comprende anche finalità formative, essendo rivolto a favorire l'espressione
delle potenzialità cogniti- ve, affettive e relazionali del bambino".
In questa prima sentenza richiamata dalla n. 370, si aggiunge inoltre che "pur
negandosi l'inserimento degli asili nido nell'ambito delle vere e proprie istituzioni
scolastiche," si è rilevata "l'as-similazione, ad opera della
legislazione ordinaria, delle finalità di formazione e socializzazione
perseguite dagli asili nido rispetto a quelle propriamente riconosciute alle
istituzioni scolastiche".
In altre parole se la vocazione dell'asilo nido è venuta configurandosi
nel tempo come educativa e formativa, la sentenza afferma che è "indubbio
che la relativa disciplina non possa che ricadere nell'ambito della materia
dell'istruzione (sia pure in relazione alla fase prescolare del bambino), nonché
per alcuni profili nella materia della tutela del lavoro".
Ai fini della possibilità di legiferare in materia di asili nido, ne
risulta che in base all'art. 117 terzo comma della Costituzione la potestà
legislativa è concorrente, quindi lo Stato deve limitare i suoi interventi
alle indicazioni di principio.
Quali conseguenze
In base dunque all'attuale legislazione e agli esiti di tale sentenza, allo
Stato compete la sola definizione dei principi fondamentali in materia di asili
nido, mentre alle Regioni spetta la potestà legislativa, Ne consegue,
conclude la sentenza, che "dal momento che l'attività dello speciale
servizio pubblico costituito dagli asili nido rientra palesemente nella sfera
delle funzioni proprie delle Regioni e degli enti locali, è contraria
alla disciplina costituzionale vigente la configurazione di un fondo settoriale
di finanziamento gestito dallo Stato, che viola in modo palese l'autonomia finanziaria
sia di entrata che di spesa delle regioni e degli enti locali e mantiene allo
Stato alcuni poteri discrezionali nella materia cui si riferisce".
Ciò significa che l'attuale configurazione educativa che assume la materia
degli asili nido finisce per riconoscere l'elevato valore degli stessi sul piano
pedagogico (si ottiene così il risultato perseguito vanamente per molti
anni, di riconoscere il nido come servizio educativo), ma, d'altro canto vengono
a mancare quelle che erano finora le naturali fonti di finanziamento al funzionamento
(perché non è più possibile per le Regioni attingere dal
fondo sociale per sostenere i nidi). Senza precisi interventi per rimediare
alle conseguenze della decisione (per esempio con nuovi stanziamenti da parte
dello Stato a favore delle Regioni), la strada passa attraverso l'imposizione
di tasse regionali come previsto dall'art. 119 della Costituzione, che prevede
la possibilità di imporre e riscuotere tasse direttamente da parte degli
Enti locali (Regioni, Province, Comuni). Questa strada è però
attualmente impercorribile perché non si è ancora data attuazione
all'art. 119 con l'emanazione di un apposito regolamento.
Ciò costituisce certamente un problema soprattutto di fronte all'esigenza
dell'estensione e qualificazione di questi servizi su tutto il territorio nazionale.
Gli obiettivi a breve termine
In prospettiva gli interventi che si rivelano più urgenti
da mettere a punto riguardano:
· una revisione radicale del disegno di legge in materia di servizi socio-educativi
per la prima infanzia approvato dalla Camera dei deputati il 13 novembre 2003
e attualmente all'attenzione del Senato. Se il testo venisse approvato nell'attuale
stesura, potrebbe essere in buona parte disatteso dalle Regioni perché
palesemente incostituzionale. Il Parlamento e il Governo dovranno quindi decidere
se modificare l'attuale testo, eliminando tutti gli articoli "discutibili"
e tornando comunque di nuovo alla Camera, o stendere un nuovo testo che possa
recepire quanto espresso dalla Corte costituzionale. Tutto questo fa prevedere
di nuovo tempi lunghi e il riavviarsi di una nuova telenovela legislativa;
· una definizione del carattere educativo del servizio non disgiunto
dalla sua caratteristica sociale poiché esso concorre oltre che alla
crescita e all'educazione dei bambini, anche alla funzione sociale che integra
quella familiare soprattutto per quanto attiene gli impegni di cura e di lavoro
dei genitori;
· un sostegno di questi servizi tramite cofinanziamenti previsti indirettamente
anche da altre leggi vigenti (es. n.53/2000) che potrebbero essere compatibili
per gli obiettivi che intendono perseguire: il tema infatti della conciliazione
delle esigenze di flessibilità delle imprese con quelle delle persone
e delle famiglie, evoca un rafforzamento del sistema di servizi sociali e educativi
di cui il nido è massima espressione.