PROPOSTA DI LEGGE
D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI LOLLI,
CAPITELLI, GRIGNAFFINI, SASSO
L’educazione
motoria e sportiva nella scuola
elementare
Dalla nascita in poi lo sviluppo globale del bambino si realizza attraverso le esperienze di movimento che sono il primo linguaggio con cui l’uomo si relaziona e si adatta all’ambiente. Negli ultimi venti anni numerosi studi da parte di medici, psicologi, pedagogisti e sociologi hanno analizzato e descritto l’ontogenesi del movimento, l’acquisizione degli schemi motori di base e delle abilità nell’uomo evidenziando nella prima infanzia una relazione diretta fra sviluppo motorio e sviluppo cognitivo e socio-relazionale. Altri studi scientifici più recenti di carattere auxologico, biochimico ed igienico-sanitario hanno altresì dimostrato come una attività motoria abitudinaria produca effetti positivi sullo sviluppo degli apparati osteo-articolare, cardiovascolare, muscolare e nervoso contribuendo in modo significativo al mantenimento della funzionalità degli stessi e prevenendo di fatto l’assunzione di posture scorrette e le situazioni di sovrappeso, oggi ricorrenti fin dalla prima infanzia.
Inoltre, dobbiamo prendere atto che sta progressivamente scomparendo quell’attività libera di carattere ludico svolta nei cortili , negli spazi verdi e nei campi da gioco improvvisati che per anni ha contribuito a sviluppare in modo spontaneo la motricità, la creatività e la socialità di intere generazioni di bambini.
L’educazione
motoria svolge un ruolo insostituibile nel processo di crescita equilibrata del
bambino e la scuola primaria deve necessariamente offrire ad ogni piccolo
allievo la possibilità di realizzare diversificate esperienze motorie al fine
di creare le premesse per un sano e corretto stile di vita e per
un graduale avvicinamento alla pratica sportiva.
La proposta di una efficace attività motoria scolastica per la fascia di età tra i 6 e gli 11 anni richiede a chi la deve proporre una ampia e differenziata quantità di competenze che spaziano dalla fisiologia alla psicologia, dalla metodologia alla didattica, dalla auxologia alla valutazione psico-motoria e funzionale. Tali competenze vengono oggi sviluppate ed integrate unicamente nella figura del laureato in scienze motorie, che , a differenza di altri operatori spesso improvvisati e poco preparati, può inserirsi nel processo di crescita in maniera positiva sapendo adattare ed individualizzare il proprio intervento alla particolare situazione di ogni bambino in età evolutiva.
L’educazione motoria, fisica e sportiva si è definita in questi ultimi anni come componente essenziale per un’equilibrata crescita umana, culturale e sociale dei giovani e degli adulti per tutto l’arco della loro vita .
Già il Consiglio d’Europa e successivamente l’Organizzazione Mondiale della Sanità ritengono e considerano le attività motorie benefiche non solo per lo sviluppo della personalità, ma anche per il conseguimento della buona salute.
Così il “Piano triennale nazionale della Sanità 1999/2001 invita: “…a promuovere l’adozione di comportamenti … ad aumentare l’attività motoria per i giovani…”.
Il documento International Council of Sport and Physical Education dell’UNESCO pone l’accento sulla “quantità” di attività fisica necessaria per un adeguato curriculum educativo ( almeno 1/6 del tempo scolastico totale ).
Ricordiamo inoltre che in quasi tutti i paesi europei l’educazione motoria, fisica e sportiva è obbligatoria in tutto il percorso scolastico, per un monte ore annuale decisamente superiore a quello italiano.
Sottolineiamo ancora che l’applicazione di corretti ed efficaci programmi di attività motoria richiedono da parte dell’insegnante un livello di competenze specifiche sostenute solo da una formazione qualificata di grado universitario (diploma ISEF e laurea in scienze motorie ) che attualmente non è prevista per l’insegnamento nella scuola primaria.
I maestri elementari infatti, ai quali vanno sicuramente riconosciuti elevati livelli di preparazione e professionalità, se possono aver acquisito alcune competenze generali nell’educazione motoria, non sono certo in grado di assolvere compiti di preparazione e avviamento alla pratica sportiva.
E’ questo il motivo per il quale fino ad oggi l’educazione motoria e sportiva nella scuola elementare è stata praticamente inesistente.
Articolo 1
La Repubblica italiana per promuovere la formazione e il pieno sviluppo della persona umana, riconoscendo l’educazione motoria e sportiva quale espressione di un valore personale, intende assicurare lo svolgimento di quest’ultima all’interno del curricolo obbligatorio nella scuola primaria. Questo insegnamento si avvale della consulenza – docenza di personale in possesso di laurea in Scienze Motorie.
Articolo 2
Per la realizzazione dei fini indicati nell'articolo 1, la consulenza – docenza è affidata a:
a) personale abilitato per le classi di concorso A029 e A030 di cui al decreto 30 gennaio 1998 n°. 39 del Ministro della pubblica istruzione, pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione parte I n. 11-12 del 12-19 marzo 1998, e successive modificazioni.
b) personale in possesso di diploma ISEF o laurea in Scienze motorie che abbia conseguito l’abilitazione o l’idoneità all'insegnamento nella scuola primaria.
Articolo 3
1. Lo stato giuridico ed economico del docente delle attività motorie è il medesimo dei docenti di scuola primaria.
2. L’orario di servizio – pari a ventidue ore settimanali per docente - comprende anche attività di consulenza e supporto tecnico-organizzativo ai colleghi.
3. L’attività di docenza con gli alunni si svolge su gruppi di alunni non necessariamente coincidenti con la classe o la sezione di scuola dell’infanzia e si organizza su progetti curriculari elaborati dai teams docenti di cui il docente di attività motoria è parte integrante a tutti gli effetti.
4. I progetti sono formulati in adesione a criteri generali stabiliti annualmente nell’ambito dei POF.
Articolo 4
Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità ai rispettivi statuti, e relative attuazioni, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Articolo 5
È data la possibilità, mediante disposizioni del Ministero della Pubblica Istruzione, di darne sperimentazione, prima dei 3 anni, in circoli didattici o istituti comprensivi per ogni capoluogo di Regione.
Articolo 6
Al termine del triennio di avvio della fase di sperimentazione saranno emanate ulteriori norme per garantire il miglior risultato della presente legge.
In ogni Regione le Direzioni scolastiche avvieranno un costante monitoraggio per fornire annuali indicazioni sul processo in atto e fornire a tutte le agenzie del territorio OO.SS., Enti locali, Associazioni Sportive, i dati necessari per conoscere lo sviluppo di questa attività scolastica.
Art.7
(Disposizioni finanziarie)
1. All’onere derivante
dall’attuazione della presente legge, pari a 136,394 milioni di euro per l’anno
2004 e pari a 352 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede
attingendo alle entrate derivanti da nuovi giochi e scommesse istituiti in
attuazione dell'articolo 16, comma 1, della legge 13
maggio 1999, n. 133.
2. Fino
alla concorrenza degli oneri di cui al comma 1 per gli anni 2004, 2005
e 2006, sono
sospese le destinazioni di spesa previste dall'articolo 16, comma 2, lettera b),
della legge 13
maggio 1999, n. 133.